EVENTO LUTTUOSO: DETRAZIONI SPESE
 

Modalità per il diritto alla detrazione delle spese funebri


Danno diritto alla detrazione le spese funebri sostenute dal contribuente in occasione della morte dei familiari indicati in calce, con in aggiunta gli affidati ed affiliati (art. 15 c.1 lett. d del D.P.R. 917/86).

Per spese funebri devono intendersi quelle occorrenti per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma, ad esempio nei loculi cimiteriali.

L'importo massimo
su cui calcolare la detrazione è pari ad euro 1.549,37 per ciascun decesso, anche se la spesa è ripartita in più anni. La spesa, entro il limite suddetto, può essere detratta frazionatamente da più persone. A tal fine occorre che nel documento contabile sia riportata la ripartizione della spesa sottoscritta dall'intestatario del documento (Circ. Min. 25.05.1979 n. 26/8/270).
Sono escluse le spese pagate anticipatamente ad una congregazione che si impegna a fornire al momento della morte (sia del contribuente che di altri) tutti gli accessori necessari per il funerale (Ris. Min. 28.07.1976 n. 8/944).

   

Gradi di parentela validi per il diritto alla detrazione

I familiari per i quali possono spettare le detrazioni sono:
  • il coniuge, i figli ed in loro mancanza i discendenti più prossimi;
  • i genitori, ed in loro mancanza gli ascendenti più prossimi;
  • i fratelli e le sorelle;
  • i suoceri, le nuore ed i generi;
  • gli adottanti.

In particolare:

  1. per il coniuge ed i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico, anche se non conviventi o residenti all'estero;
  2. per gli altri familiari è altresì necessario che convivano con il contribuente ovvero che da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.



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